Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. E’ costituita con sede in Saronno (VA), Via San Giuseppe n. 36, l’Associazione denominata
“Il Clan/Destino”
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
in breve “Il Clan/Destino Onlus”.
Durata
Art. 2. La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
Autonomia
Art. 3. L’associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.
Finalità e attività
Art. 4. L’Associazione “Il Clan/Destino”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura del benessere in tema di disagio psicologico.
Art. 5. L’Associazione, per il raggiungimento del proprio scopo nei settori sopraindicati, si propone:
L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Soci
Art. 6.
Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 8. Ogni socio maggiorenne quale che sia la categoria di appartenenza, ha il diritto di essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 9. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dal1 ‘Assemblea.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese autorizzati, preventivamente, dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.
Perdita della qualifica di socio
Art. 10. La qualifica di socio si perde per:
I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, nel caso di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
Quota associativa
Art. 12. L’Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.
Le quote sono intrasferibili.
Organi sociali
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo.
Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dai Consiglio Direttivo.
Assemblea
Art. 15. L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio o consegna a mano di lettere o via e-mail (con e-mail di risposta) o mediante controfirma su avviso esposta in bacheca presso la Sede a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all’Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della seconda convocazione; l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e in forma straordinaria.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, ed in regola nel versamento della quota annuale di associazione, hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Ogni Socio può delegare per iscritto un altro socio per essere da questi rappresentato all’Assemblea dei Soci. Ogni Socio maggiorenne quale che sia la categoria di appartenenza, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell’associazione e non può rappresentare più di due soci.
Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale.
Le delibere assembleari, i bilanci e i rendiconti economici e finanziari saranno a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art 17. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
Consiglio Direttivo
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, dì conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione dei programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 (cinque) a 11 (undici), nominati dall’Assemblea; dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rinnovabili.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo:
Il Presidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.
Il Presidente rimane in carica per la durata di tre esercizi ed è rieleggibile.
Esso presenta, ogni anno, all’Assemblea dei soci una relazione scritta del rendiconto economico e finanziario.
Esercizio sociale - Bilancio
Art. 21. L’esercizio sociale decorre ogni anno dal 10 gennaio al 31 dicembre.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta all’Assemblea ordinaria il Bilancio economico-finanziario e il Bilancio di fondi relativo ad eventi pubblici.
Indipendentemente dal bilancio economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l’Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate dall’art. 108 del DPR 917/86.
Il Consiglio Direttivo presenta inoltre all’Assemblea il resoconto delle attività svolte nell’anno precedente e un prospetto delle attività ipotizzate per l’anno in corso.
Entrate e patrimonio sociale
Art. 22. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Art. 23. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
Art. 24. E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Organizzazione, così come previsto dall’art. 10 comma 1 lettera d) e comma 6 D.Lgs 460/1997, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 25. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre i! voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell’ Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’ Associazione.

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Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.
Sede: via S. Giuseppe 36 21047 Saronno (VA) - Tel: 3209356372 - Mail: scrivici@il-clan-destino.it - Mail WebMaster